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Linea Mono'
IL BLOG DI MASSIMO BATTAGLIO
il blog di massimo battaglio


sabato 25 aprile 2009

Buon 25 aprile


Gianluigi Banfi, architetto (Milano 1910 - Mathausen 1945)
Paride Baccarini, pittore, architetto (Roma 1910–1946)
Filippo Beltrami, architetto (Cireggio 1908 - Megolo 1944)
Giorgio Borgato, studente di architettura (Milano 1923 - Val di Susa 1944)
Giorgio Labò, studente di architettura (Genova 1924 - Roma 1944)

Franco Berlanda, architetto
Bogdan Bogdanovic, architetto
Luigi Caldarelli, architetto
Paolo Caccia Dominioni, ingegnere architetto
Giuseppe Campos Venuti, urbanista
Giampiero Codebue, architetto
Rinaldo Fabbro, architetto
Biagio Garzena, architetto
Eugenio Gentili Tedeschi, architetto
Ettore Lazzarotto, pittore, architetto
Cesare Mercandino, architetto
Francesco Otello Montanari “Cincino”, ingegnere
Guglielmo Mozzoni, architetto
Gabriele Mucchi, architetto
Pippo Oriani, pittore, architetto
Vinivio Vecchi, architetto
Emilio Vedova, artista

E tanti, tanti altri

Grazie e viva la libertà!



postato da massimo battaglio sabato 25 aprile 2009 alle ore 09:20    | commenti: 2 | scrivi un commento |





sabato 18 aprile 2009

aiuto! qua non mi funziona più niente

come mai riesco solo più ad accedere al blog di rosaldini, e qualunque clic su qualunque commento mi porta al suo immobile concorde?



postato da massimo battaglio sabato 18 aprile 2009 alle ore 11:00    | commenti: 8 | scrivi un commento |





giovedì 2 aprile 2009

Piano piano, casa su casa, accordo su accordo

Ecco finalmente il testo concordato con le Regioni:

Roma, 1 aprile 2009

Governo-Regioni, approvato stamane dalla Conferenza unificata:
"visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede una possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in Conferenza Unificata dirette, tra l'altro, a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il conseguimento di obiettivi comuni;
Rilevata l'esigenza, da parte del Governo, delle Regioni e degli Enti Locali di
individuare misure che contrastino la crisi economica in materie di legislazione concorrente con le Regioni, quale quella relativa al governo del territorio;
Visto l'accordo delle Regioni e degli Enti Locali in ordine alle esigenze di fronteggiare la crisi mediante un riavvio dell'attività edilizia favorendo altresì lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente nonché prevedendo forme di semplificazione dei relativi adempimenti secondo modalità utili ad esplicare effetti in tempi brevi nell'ambito della garanzia del governo del territorio;
Rilevata l'esigenza di predisporre misure legislative coordinate tra Stato e Regioni nell'ambito delle rispettive competenze;

Governo, Regioni ed Enti Locali convengono la seguente intesa:

Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono il seguente accordo. Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:

a) regolamentare interventi - che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni – al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della
volumetria esistente di edifici residenziali uni-bifamigliari o comunque di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;

b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;

c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.
Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzare alla riqualificazione di aree urbane degradate.

La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni.

In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo e il presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente, determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Governo emanerà un decreto-legge i cui contenuti saranno concordati con le Regioni e il sistema delle autonomie con l'obiettivo precipuo di semplificare alcune procedure di
competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia.

Il Governo e le Regioni ribadiscono la necessità assoluta del pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri e la necessità di mettere a punto una procedura che garantisca trasparenza come, per esempio,
quella utilizzata per lo sgravio Irpef del 36%.

Il Governo si impegna, inoltre, confermando integralmente gli impegni assunti con l'Accordo sottoscritto con le Regioni in merito al sostegno dell'edilizia residenziale pubblica, ad avviare congiuntamente con le Regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per un nuovo piano casa che individui, in aggiunta alle risorse dell'Accordo sopra indicato, e compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, risorse pubbliche e private per soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie o particolari categorie, che si trovano nella condizione di più alto disagio sociale e che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione.

Viene fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome".

Inserirò i mie commenti personali in post successivi.

Per ora annoto solo che:

- "edifici residenziali uni-bifamigliari o comunque di volumetria non superiore a 1000 metri cubi" significa "qualunque edificio, non necessariamente uni-bifamigliare, con volumetria inferiore a quella di un fabbricato alto 3 piani con base 10x10, o alto 2 piani con base 10x15". Pastura per geometri.
- "un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi" corrisponde grossomodo a un incremento di 66 metri quadri (un alloggetto non piccolissimo).
- "le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi (...) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico" non vuol dire che sono esclusi gli edifici vincolati, ma che le Regioni possono decidere o non decidere di escluderli
- non è vero che il testo riguarda solo ampliamenti di appartamenti esistenti, poiché non impedisce di costruire appartamenti nuovi



postato da massimo battaglio giovedì 2 aprile 2009 alle ore 11:58    | commenti: 6 | scrivi un commento |



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