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Linea Mono'
IL BLOG DI MASSIMO BATTAGLIO
il blog di massimo battaglio


venerdì 27 febbraio 2009

Restauro: cosa ne pensiamo?

situazione attuale

Sono abbastanza convinto della mia proposta per questo campanilotto (che ovviamente non è di fantasia ma si basa su testimonianze fotografiche e pittoriche, nonchè sul rilievo dell'esistente) ma mi piacerebbe sentire opinioni


ipotesi di progetto

postato da massimo battaglio venerdì 27 febbraio 2009 alle ore 15:28    | commenti: 31 | scrivi un commento |





lunedì 23 febbraio 2009

albo unico geometri, periti edili e agrari, laureati tecnici, nuova discussione

E' stata recentemente presentata una proposta di legge che unificherebbe le figure dei geometri, dei periti edili e dei periti agrari con quelle degli ingegneri con laurea triennale. Il nuovo albo prevederebbe diverse sessioni, con possibilità di passare da una sessione all'altra in base alla semplice esperienza

Relatore dalla proposta, di formulazione "popolare", sarà l’On. Luigi Vitali (Pdl).

Art. 1
(Istituzione dell’Ordine dei Tecnologi in Ingegneria)
L’art. del D.P.R. 328/01 è sostituito dal seguente:
E’ istituito l’ordine dei tecnologi in ingegneria.
Il titolo di tecnologo in ingegneria, abbreviato “tec. ing.”, spetta esclusivamente agli iscritti nel relativo albo professionale.

Art. 2
(Albo professionale dei Tecnologi in Ingegneria)
L’iscrizione all’albo dei tecnologi in ingegneria è riservata a coloro in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Possesso dei requisiti di cui alle leggi e ai regolamenti previgenti per le professioni di geometra, di perito agrario e di perito industriale.
b) Una delle lauree in materia tecnica prevista dall’art. 48 del D.P.R. 328/01, sei mesi di praticantato e superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione.

Art. 3
(Riforma professionale dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali)
1) I collegi provinciali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali assumono la denominazione di Ordine dei tecnologi in ingegneria e vengono unificati su base provinciale con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2) Gli iscritti all’albo professionale dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistano la nuova denominazione di “tecnologi in ingegneria” con il numero di iscrizione attribuitogli dal Presidente o dal Commissario Straordinario dell’Ordine neocostituito e col diritto di mantenere la medesima anzianità di iscrizione all’albo professionale nel frattempo maturata nel Collegio di provenienza.
3) Agli iscritti nell’albo dei tecnologi in ingegneria è rilasciato, dall’Ordine provinciale, un attestato di iscrizione, un timbro professionale ed una tessera di identificazione sui quali, oltre al nome e cognome, viene indicato il numero e il settore o i settori di appartenenza dell’albo professionale, di cui alla presente legge.
4) Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5) I praticanti iscritti nel relativo Registro dei collegi e coloro i quali hanno maturato i requisiti per l’ammissione agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra, di perito agrario e di perito industriale, vengono ammessi, rispettivamente, nel Registro dei praticanti e agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria.

(...)

Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. La sezione B degli Ordini degli Architetti, dei Biologi, dei Chimici, dei Geologi e degli Ingegneri, prevista dal D.P.R. 328/01 è abolita e i relativi iscritti vengono fatti transitare, a cura dei Presidenti dei relativi Ordini professionali, nei corrispondenti settori dell’albo professionale dei tecnologi in ingegneria.
2. I diplomati Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali conservano il diritto illimitato a conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti e di quelle contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi.
3. I diplomati di Istituto Tecnico Nautico, Istituto Tecnico Aeronautico, i diplomati quinquennali di Istituto Professionale per l’Agricoltura, Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato - il cui titolo non è equipollente, ai fini dell’esercizio della libera professione, ad alcuno dei diplomi di Geometra, Perito Agrario e Perito Industriale – entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato ad un Istituto Tecnico con corso di studi corrispondente all’indirizzo del diploma posseduto. A detti soggetti, qualora superino con esito favorevole le prove previste, viene rilasciato il diploma valido per l’accesso al Registro dei Praticanti dell’Ordine dei Tecnologi in Ingegneria.
4. Il Ministero dell’Istruzione può indire sessioni speciali per gli esami di Stato di cui al comma precedente, comprendenti prove finalizzate all’accertamento dei requisiti specifici di soggetti già in possesso di titoli di studio.
5 Tutte le norme in contrasto con la presente legge, sono abrogate o adeguate alla stessa.

Al seguente indirizzo si trova la proposta per intero:

http://www.periti-industriali.com/site/pdlmodifica.pdf

Qui di seguito i commenti finora ricevuti dai vari bloggers:








postato da massimo battaglio lunedì 23 febbraio 2009 alle ore 09:52    | commenti: 92 | scrivi un commento |





sabato 21 febbraio 2009

albo unico geometri, periti edili e agrari, laureati tecnici

E' stata recentemente presentata una proposta di legge che unificherebbe le figure dei geometri, dei periti edili e dei periti agrari con quelle degli ingegneri con laurea triennale. Il nuovo albo prevederebbe diverse sessioni, con possibilità di passare da una sessione all'altra in base alla semplice esperienza

Relatore dalla proposta, di formulazione "popolare", sarà l’On. Luigi Vitali (Pdl).

Al seguente indirizzo si trova la proposta per intero:

http://www.periti-industriali.com/site/pdlmodifica.pdf

Cosa ne pensate?

Art. 1
(Istituzione dell’Ordine dei Tecnologi in Ingegneria)
L’art. del D.P.R. 328/01 è sostituito dal seguente:
E’ istituito l’ordine dei tecnologi in ingegneria.
Il titolo di tecnologo in ingegneria, abbreviato “tec. ing.”, spetta esclusivamente agli iscritti nel relativo albo professionale.

Art. 2
(Albo professionale dei Tecnologi in Ingegneria)
L’iscrizione all’albo dei tecnologi in ingegneria è riservata a coloro in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Possesso dei requisiti di cui alle leggi e ai regolamenti previgenti per le professioni di geometra, di perito agrario e di perito industriale.
b) Una delle lauree in materia tecnica prevista dall’art. 48 del D.P.R. 328/01, sei mesi di praticantato e superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione.

Art. 3
(Riforma professionale dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali)
1) I collegi provinciali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali assumono la denominazione di Ordine dei tecnologi in ingegneria e vengono unificati su base provinciale con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2) Gli iscritti all’albo professionale dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistano la nuova denominazione di “tecnologi in ingegneria” con il numero di iscrizione attribuitogli dal Presidente o dal Commissario Straordinario dell’Ordine neocostituito e col diritto di mantenere la medesima anzianità di iscrizione all’albo professionale nel frattempo maturata nel Collegio di provenienza.
3) Agli iscritti nell’albo dei tecnologi in ingegneria è rilasciato, dall’Ordine provinciale, un attestato di iscrizione, un timbro professionale ed una tessera di identificazione sui quali, oltre al nome e cognome, viene indicato il numero e il settore o i settori di appartenenza dell’albo professionale, di cui alla presente legge.
4) Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5) I praticanti iscritti nel relativo Registro dei collegi e coloro i quali hanno maturato i requisiti per l’ammissione agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra, di perito agrario e di perito industriale, vengono ammessi, rispettivamente, nel Registro dei praticanti e agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria.

(...)

Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. La sezione B degli Ordini degli Architetti, dei Biologi, dei Chimici, dei Geologi e degli Ingegneri, prevista dal D.P.R. 328/01 è abolita e i relativi iscritti vengono fatti transitare, a cura dei Presidenti dei relativi Ordini professionali, nei corrispondenti settori dell’albo professionale dei tecnologi in ingegneria.
2. I diplomati Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali conservano il diritto illimitato a conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti e di quelle contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi.
3. I diplomati di Istituto Tecnico Nautico, Istituto Tecnico Aeronautico, i diplomati quinquennali di Istituto Professionale per l’Agricoltura, Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato - il cui titolo non è equipollente, ai fini dell’esercizio della libera professione, ad alcuno dei diplomi di Geometra, Perito Agrario e Perito Industriale – entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato ad un Istituto Tecnico con corso di studi corrispondente all’indirizzo del diploma posseduto. A detti soggetti, qualora superino con esito favorevole le prove previste, viene rilasciato il diploma valido per l’accesso al Registro dei Praticanti dell’Ordine dei Tecnologi in Ingegneria.
4. Il Ministero dell’Istruzione può indire sessioni speciali per gli esami di Stato di cui al comma precedente, comprendenti prove finalizzate all’accertamento dei requisiti specifici di soggetti già in possesso di titoli di studio.
5 Tutte le norme in contrasto con la presente legge, sono abrogate o adeguate alla stessa.



postato da massimo battaglio sabato 21 febbraio 2009 alle ore 13:44    | commenti: 63 | scrivi un commento |





lunedì 9 febbraio 2009

Mario Passanti

1935 - villa Gualino

Visto l'interesse suscitato nei precedenti messaggi, ho raccolto un po' di immagini sull'opera di Mario Passanti, architetto torinese del Novecento (1901-1972), progettista, urbanista, studioso, artista e docente di Storia dell'Architettura e di Elementi di Architettura presso la facoltà di Architettura di Torino.

Tra i suoi lavori ricordo:

- la ristrutturazione della colonia elioterapica Villa Gualino, valido e coraggioso esempio di razionalismo in versione torinese (1935)
- il "gruppo" rionale fascista di corso Giambone, raffinata compositizione giocata tra classicismo ed atmosfera mometafisica (1938)
- la casa Dipendenti Michelin (1938)
- il villaggio per lavoratori agricoli di Testona (Moncalieri) (1938)
- la rigorosa "Manifattura" di Moncalieri (1951)
- l'impegno nella redazione del piano per Falchera, sfortunato "villaggio ideale" purtroppo segregato nell'estrema periferia (1952)
- le case di Falchera, ancora giocate tra rimandi vernacolari e studio tipologico razionalista (1954)
- il controverso palazzo degli uffici tecnici comunali di piazza San Giovanni , vero e proprio errore urbanistico che continua giustamente a scandalizzare, al quale l'architetto cercò di rimediare attraverso interessanti ma insufficienti dettagli decorativi (1957)



1935 - villa Gualino
1938 - gruppo rionale fascista di corso Giambone
1938 - gruppo rionale fascista di corso Giambone
1938 - gruppo rionale fascista di corso Giambone
casa dipendenti michelin - 1938
villaggio per lavoratori agricoli di Testona (Moncalieri) - 1938
"Manifattura" di Moncalieri - 1951
villaggio Falchera - 1952/1954
case al villaggio Falchera - 1954
palazzo uffici tecnici comunali torino - 1957
palazzo uffici tecnici comunali torino - dettagli - 1957
mario passanti

postato da massimo battaglio lunedì 9 febbraio 2009 alle ore 12:20    | commenti: 4 | scrivi un commento |





venerdì 6 febbraio 2009

altre architetture operaie

"Villaggio Leumann" - Rivoli (TO) 1875 - ingresso al villaggio

Sollecitato dal precedente blog di Hector Jacinto Cavone, butto lì un po' di foto di "architetture operaie" dalle mie parti.
Alcune, le più antiche, fanno parte di villaggi dovuti al cosiddetto "paternalismo illuminato" di imprenditori di metà '800, che sorgono vicino alle relative manifatture.
Altre sono case cooperative, altre ancora fanno parte di quartieri costruiti in parte da cooperative e in parte dal Municipio.
Poi ci sono alcune "cosette" più episodiche


"Villaggio Leumann" - Rivoli (TO) 1875 - il villaggio
"Villaggio Leumann" - Rivoli (TO) 1875 - vecchia cartolina
Cooperativa Artigiana Torino - 1848 - Casa famiglia per giovani artigiani
Condove - inizi '900 - villaggio Monviso
Condove - inizi '900 - villaggio Monviso - Casa del Dopolavoro
Schio - Progetto di villaggio operaio
Schio - Progetto di villagigo operaio
Villaggio SNIA - Torino 1917
Villaggio SNIA - Torino 1917 - il "tempietto"
Torino - Villaggio Mirafiori - Cooperativa dipendenti Fiat 1924 (foto anni '50)
Torino - Villaggio Mirafiori - Cooperativa dipendenti Fiat 1924
Torino - Villaggio Mirafiori - Case municipali 1926
Municipio di Torino e Cooperativa Ferrovieri - Case operaie di via Arquata
Fubine (AL) Casa del Popolo
Isola d'Istria - Casa del Popolo

postato da massimo battaglio venerdì 6 febbraio 2009 alle ore 20:51    | commenti: 16 | scrivi un commento |





giovedì 5 febbraio 2009

Conseguenze del Piano Casa Berlusconi

Trofarello (TO): recupero di vecchia scuola elementare, da adibire a casa per anziani

Invito a riflettere:

Questi due progetti prevedevano il recupero di due piccoli fabbricati, il primo nato come edificio per uffici comunali e non più fruibile, il secondo come scuola elementare ed ora cadente.
Le destinazioni d'uso sarebbero state le seguenti:
1° caso: residenza anziani parzialmente autosufficienti: 6 mini-appartamenti, 1 locale comune
2° caso: abitazione popolare per sei famiglie.

L'intero fabbisogno energetico dei due edifici sarebbe stato assolto attraverso sistemi solari e fotovoltaici.

Questi progetti, attualmente in fase definitiva, non verranno mai eseguiti perché, a seguito del nuovo Piano Casa varato dal governo Berlusconi, i finanziamenti sono stati revocati e convertiti in contributi ad operatori privati.


Pinerolo (TO): recupero fabbricato uffici comunali da adibire a casa popolare

postato da massimo battaglio giovedì 5 febbraio 2009 alle ore 12:11    | commenti: 53 | scrivi un commento |



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