venerdì 27 febbraio 2009
Restauro: cosa ne pensiamo?
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| situazione attuale |
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Sono abbastanza convinto della mia proposta per questo campanilotto (che ovviamente non è di fantasia ma si basa su testimonianze fotografiche e pittoriche, nonchè sul rilievo dell'esistente) ma mi piacerebbe sentire opinioni
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| ipotesi di progetto |
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massimo battaglio
venerdì 27 febbraio 2009 alle ore 15:28
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lunedì 23 febbraio 2009
albo unico geometri, periti edili e agrari, laureati tecnici, nuova discussione
E' stata recentemente presentata una proposta di legge che unificherebbe le figure dei geometri, dei periti edili e dei periti agrari con quelle degli ingegneri con laurea triennale. Il nuovo albo prevederebbe diverse sessioni, con possibilità di passare da una sessione all'altra in base alla semplice esperienza
Relatore dalla proposta, di formulazione "popolare", sarà l’On. Luigi Vitali (Pdl).
Art. 1
(Istituzione dell’Ordine dei Tecnologi in Ingegneria)
L’art. del D.P.R. 328/01 è sostituito dal seguente:
E’ istituito l’ordine dei tecnologi in ingegneria.
Il titolo di tecnologo in ingegneria, abbreviato “tec. ing.”, spetta esclusivamente agli iscritti nel relativo albo professionale.
Art. 2
(Albo professionale dei Tecnologi in Ingegneria)
L’iscrizione all’albo dei tecnologi in ingegneria è riservata a coloro in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Possesso dei requisiti di cui alle leggi e ai regolamenti previgenti per le professioni di geometra, di perito agrario e di perito industriale.
b) Una delle lauree in materia tecnica prevista dall’art. 48 del D.P.R. 328/01, sei mesi di praticantato e superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione.
Art. 3
(Riforma professionale dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali)
1) I collegi provinciali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali assumono la denominazione di Ordine dei tecnologi in ingegneria e vengono unificati su base provinciale con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2) Gli iscritti all’albo professionale dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistano la nuova denominazione di “tecnologi in ingegneria” con il numero di iscrizione attribuitogli dal Presidente o dal Commissario Straordinario dell’Ordine neocostituito e col diritto di mantenere la medesima anzianità di iscrizione all’albo professionale nel frattempo maturata nel Collegio di provenienza.
3) Agli iscritti nell’albo dei tecnologi in ingegneria è rilasciato, dall’Ordine provinciale, un attestato di iscrizione, un timbro professionale ed una tessera di identificazione sui quali, oltre al nome e cognome, viene indicato il numero e il settore o i settori di appartenenza dell’albo professionale, di cui alla presente legge.
4) Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5) I praticanti iscritti nel relativo Registro dei collegi e coloro i quali hanno maturato i requisiti per l’ammissione agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra, di perito agrario e di perito industriale, vengono ammessi, rispettivamente, nel Registro dei praticanti e agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria.
(...)
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. La sezione B degli Ordini degli Architetti, dei Biologi, dei Chimici, dei Geologi e degli Ingegneri, prevista dal D.P.R. 328/01 è abolita e i relativi iscritti vengono fatti transitare, a cura dei Presidenti dei relativi Ordini professionali, nei corrispondenti settori dell’albo professionale dei tecnologi in ingegneria.
2. I diplomati Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali conservano il diritto illimitato a conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti e di quelle contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi.
3. I diplomati di Istituto Tecnico Nautico, Istituto Tecnico Aeronautico, i diplomati quinquennali di Istituto Professionale per l’Agricoltura, Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato - il cui titolo non è equipollente, ai fini dell’esercizio della libera professione, ad alcuno dei diplomi di Geometra, Perito Agrario e Perito Industriale – entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato ad un Istituto Tecnico con corso di studi corrispondente all’indirizzo del diploma posseduto. A detti soggetti, qualora superino con esito favorevole le prove previste, viene rilasciato il diploma valido per l’accesso al Registro dei Praticanti dell’Ordine dei Tecnologi in Ingegneria.
4. Il Ministero dell’Istruzione può indire sessioni speciali per gli esami di Stato di cui al comma precedente, comprendenti prove finalizzate all’accertamento dei requisiti specifici di soggetti già in possesso di titoli di studio.
5 Tutte le norme in contrasto con la presente legge, sono abrogate o adeguate alla stessa.
Al seguente indirizzo si trova la proposta per intero:
http://www.periti-industriali.com/site/pdlmodifica.pdf
Qui di seguito i commenti finora ricevuti dai vari bloggers:
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massimo battaglio
lunedì 23 febbraio 2009 alle ore 09:52
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sabato 21 febbraio 2009
albo unico geometri, periti edili e agrari, laureati tecnici
E' stata recentemente presentata una proposta di legge che unificherebbe le figure dei geometri, dei periti edili e dei periti agrari con quelle degli ingegneri con laurea triennale. Il nuovo albo prevederebbe diverse sessioni, con possibilità di passare da una sessione all'altra in base alla semplice esperienza
Relatore dalla proposta, di formulazione "popolare", sarà l’On. Luigi Vitali (Pdl).
Al seguente indirizzo si trova la proposta per intero:
http://www.periti-industriali.com/site/pdlmodifica.pdf
Cosa ne pensate?
Art. 1
(Istituzione dell’Ordine dei Tecnologi in Ingegneria)
L’art. del D.P.R. 328/01 è sostituito dal seguente:
E’ istituito l’ordine dei tecnologi in ingegneria.
Il titolo di tecnologo in ingegneria, abbreviato “tec. ing.”, spetta esclusivamente agli iscritti nel relativo albo professionale.
Art. 2
(Albo professionale dei Tecnologi in Ingegneria)
L’iscrizione all’albo dei tecnologi in ingegneria è riservata a coloro in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Possesso dei requisiti di cui alle leggi e ai regolamenti previgenti per le professioni di geometra, di perito agrario e di perito industriale.
b) Una delle lauree in materia tecnica prevista dall’art. 48 del D.P.R. 328/01, sei mesi di praticantato e superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione.
Art. 3
(Riforma professionale dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali)
1) I collegi provinciali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali assumono la denominazione di Ordine dei tecnologi in ingegneria e vengono unificati su base provinciale con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2) Gli iscritti all’albo professionale dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistano la nuova denominazione di “tecnologi in ingegneria” con il numero di iscrizione attribuitogli dal Presidente o dal Commissario Straordinario dell’Ordine neocostituito e col diritto di mantenere la medesima anzianità di iscrizione all’albo professionale nel frattempo maturata nel Collegio di provenienza.
3) Agli iscritti nell’albo dei tecnologi in ingegneria è rilasciato, dall’Ordine provinciale, un attestato di iscrizione, un timbro professionale ed una tessera di identificazione sui quali, oltre al nome e cognome, viene indicato il numero e il settore o i settori di appartenenza dell’albo professionale, di cui alla presente legge.
4) Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5) I praticanti iscritti nel relativo Registro dei collegi e coloro i quali hanno maturato i requisiti per l’ammissione agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra, di perito agrario e di perito industriale, vengono ammessi, rispettivamente, nel Registro dei praticanti e agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria.
(...)
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. La sezione B degli Ordini degli Architetti, dei Biologi, dei Chimici, dei Geologi e degli Ingegneri, prevista dal D.P.R. 328/01 è abolita e i relativi iscritti vengono fatti transitare, a cura dei Presidenti dei relativi Ordini professionali, nei corrispondenti settori dell’albo professionale dei tecnologi in ingegneria.
2. I diplomati Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali conservano il diritto illimitato a conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti e di quelle contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi.
3. I diplomati di Istituto Tecnico Nautico, Istituto Tecnico Aeronautico, i diplomati quinquennali di Istituto Professionale per l’Agricoltura, Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato - il cui titolo non è equipollente, ai fini dell’esercizio della libera professione, ad alcuno dei diplomi di Geometra, Perito Agrario e Perito Industriale – entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato ad un Istituto Tecnico con corso di studi corrispondente all’indirizzo del diploma posseduto. A detti soggetti, qualora superino con esito favorevole le prove previste, viene rilasciato il diploma valido per l’accesso al Registro dei Praticanti dell’Ordine dei Tecnologi in Ingegneria.
4. Il Ministero dell’Istruzione può indire sessioni speciali per gli esami di Stato di cui al comma precedente, comprendenti prove finalizzate all’accertamento dei requisiti specifici di soggetti già in possesso di titoli di studio.
5 Tutte le norme in contrasto con la presente legge, sono abrogate o adeguate alla stessa.
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massimo battaglio
sabato 21 febbraio 2009 alle ore 13:44
| commenti: 63 |
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lunedì 9 febbraio 2009
Mario Passanti
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| 1935 - villa Gualino |
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Visto l'interesse suscitato nei precedenti messaggi, ho raccolto un po' di immagini sull'opera di Mario Passanti, architetto torinese del Novecento (1901-1972), progettista, urbanista, studioso, artista e docente di Storia dell'Architettura e di Elementi di Architettura presso la facoltà di Architettura di Torino.
Tra i suoi lavori ricordo:
- la ristrutturazione della colonia elioterapica Villa Gualino, valido e coraggioso esempio di razionalismo in versione torinese (1935)
- il "gruppo" rionale fascista di corso Giambone, raffinata compositizione giocata tra classicismo ed atmosfera mometafisica (1938)
- la casa Dipendenti Michelin (1938)
- il villaggio per lavoratori agricoli di Testona (Moncalieri) (1938)
- la rigorosa "Manifattura" di Moncalieri (1951)
- l'impegno nella redazione del piano per Falchera, sfortunato "villaggio ideale" purtroppo segregato nell'estrema periferia (1952)
- le case di Falchera, ancora giocate tra rimandi vernacolari e studio tipologico razionalista (1954)
- il controverso palazzo degli uffici tecnici comunali di piazza San Giovanni , vero e proprio errore urbanistico che continua giustamente a scandalizzare, al quale l'architetto cercò di rimediare attraverso interessanti ma insufficienti dettagli decorativi (1957)
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| 1935 - villa Gualino |
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| 1938 - gruppo rionale fascista di corso Giambone |
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| 1938 - gruppo rionale fascista di corso Giambone |
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| 1938 - gruppo rionale fascista di corso Giambone |
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| casa dipendenti michelin - 1938 |
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| villaggio per lavoratori agricoli di Testona (Moncalieri) - 1938 |
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| "Manifattura" di Moncalieri - 1951 |
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| villaggio Falchera - 1952/1954 |
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| case al villaggio Falchera - 1954 |
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| palazzo uffici tecnici comunali torino - 1957 |
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| palazzo uffici tecnici comunali torino - dettagli - 1957 |
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| mario passanti |
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massimo battaglio
lunedì 9 febbraio 2009 alle ore 12:20
| commenti: 4 |
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giovedì 5 febbraio 2009
Conseguenze del Piano Casa Berlusconi
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| Trofarello (TO): recupero di vecchia scuola elementare, da adibire a casa per anziani |
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Invito a riflettere:
Questi due progetti prevedevano il recupero di due piccoli fabbricati, il primo nato come edificio per uffici comunali e non più fruibile, il secondo come scuola elementare ed ora cadente.
Le destinazioni d'uso sarebbero state le seguenti:
1° caso: residenza anziani parzialmente autosufficienti: 6 mini-appartamenti, 1 locale comune
2° caso: abitazione popolare per sei famiglie.
L'intero fabbisogno energetico dei due edifici sarebbe stato assolto attraverso sistemi solari e fotovoltaici.
Questi progetti, attualmente in fase definitiva, non verranno mai eseguiti perché, a seguito del nuovo Piano Casa varato dal governo Berlusconi, i finanziamenti sono stati revocati e convertiti in contributi ad operatori privati.
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| Pinerolo (TO): recupero fabbricato uffici comunali da adibire a casa popolare |
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massimo battaglio
giovedì 5 febbraio 2009 alle ore 12:11
| commenti: 53 |
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« Mese di gennaio
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