Reale politica di promozione della qualità architettonica?
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| On. Sandro Bondi - Ministro per i Beni e le Attività Culturali |
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Dal sito Archiportale, come molti di voi colleghi, ho ricevuto una Email ove si divulgava l'iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che intende coinvolgere i cittadini nel dibattito sul disegno di legge sulla qualità architettonica, approvato nel luglio scorso dal Consiglio dei Ministri e attualmente all’esame della Conferenza Unificata. Tale invito del Ministero ad inviare osservazioni e proposte sul provvedimento, ritengo sia di notevole interesse per noi operatori della progettazione architettonica. A tal fine, sollecito tutti quanti a sviscerare insieme tale disegno di legge, esortando al contempo, sia di tralasciare le inutili e sterili polemiche, e sia di nutrire il reciproco rispetto.
Il suddetto sollecito discende dalla necessità, facilmente intuibile dal titolo del blog, di VERIFICARE la bontà dell’iniziativa, ma soprattutto del disegno di legge stesso, che potrebbe celare interventi a favore di pochi esponenti della nostra categoria a discapito di tanti altri.
Da una iniziale lettura del testo, scaricabile in formato pdf (in seguito all'autenticazione) dal sito di Archiportale http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=12697&iDCat=15, ho potuto cogliere tra i vari apprezzabili articoli, alcune parti che sembrerebbero apparire incomplete, o almeno celare qualche iniziativa equivoca, che ritengo inoltre non molto pertinente.
Di seguito ne riporto un estratto con il relativo commento personale.
Articolo 3 - (Promozione dei concorsi di architettura)
Comma 1.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’esercizio delle sue funzioni in materia di politiche giovanili, favoriscono la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di architettura per le opere di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico ambientale, mediante la previsione nei relativi bandi di premi speciali ad essi riservati.
Comma 3
Il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere, su richiesta delle Amministrazioni competenti, all’ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico o paesaggistico-ambientale.
Comma 4
Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
INTERPRETAZIONE del comma 1, art. 3
Ai giovani progettisti, è favorita la partecipazione a OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ARCHITETTONICO, con il vincolo che siano DESTINATE AD ATTIVITA’ CULTURALI, e per i quali sono previsti PREMI SPECIALI.
Sinteticamente:
1. La partecipazione ai concorsi di progettazione è sempre stata consentita a tutti. Il fattore semmai che il costo per la partecipazione ad un concorso, in termini di tempo e denaro, è sostenibile generalmente da professionisti (o società) affermati;
2. Per tali OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ARCHITETTONICO sono previsti per i giovani progettisti dei PREMI SPECIALI, come se gli stessi possano essere appagati o accontentati, da un premio accessorio o parallelo. I giovani progettisti si sottintendono quindi, e neanche tanto velatamente, prioritariamente ed intrinsecamente esclusi dalla possibile, anche se difficile, reale vincita del concorso;
SUGGERIMENTI E PROPOSTE INTEGRATIVE al comma 1, art. 3
1. Specificare in termini di età e magari anche di fatturato, cosa si intende per giovane professionista;
2. Prevedere la promozione di concorsi accessibili solo alla suddetta tipologia «contraddistinta» di professionisti, prevedendone quindi la preclusione a quei professionisti che giovani non possano ritenersi (tra i quali magari anche lo scrivente);
INTERPRETAZIONE dei commi 3 e 4, art. 3
Le AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, che possono essere tutte quelle decentrate (Regioni, Province e Comuni), possono richiedere al Ministero per i beni e le attività culturali, a provvedere (comma 3) «…all’ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico o paesaggistico-ambientale», da svolgersi (comma 4) «…nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»
Sinteticamente:
1. Il Ministero potrebbe provvedere alla ideazione o alla progettazione (la vocale “O” potrebbe interpretarsi per “oppure”, sottintendendo che i due termini abbiano diversa accezione, ma anche per “ovvero”, sottintendendo invece che i due termini abbiano lo stessa accezione), su richiesta delle Amministrazioni competenti sopra meglio specificate, di quelle opere suddette, con risorse umane, strumentali e finanziarie, non ancora specificate nel disegno di legge. Pertanto, invogliando le Amministrazioni competenti di dotarsi soltanto di un progetto, e non della derivante realizzazione, il Ministero potrebbe accentrare una miriade di interventi progettuali, non specificando in maniera puntuale ed inequivocabile, come provvederebbe per il conferimento degli incarichi di progettazione: concorso di progettazione, procedura negoziata, costituzione albo professionisti, incarico diretto, consulenze esterne, … ?
SUGGERIMENTI E PROPOSTE INTEGRATIVE ai commi 3 e 4, art. 3
1.Specificare prioritariamente ossia all’interno del disegno di legge stesso, si ripete in maniera puntuale ed inequivocabile, le modalità per il conferimento dei discendenti incarichi di progettazione, nel rispetto della «Parità di trattamento e non discriminazione».
Articolo 7 - (Promozione dell’alta formazione e della ricerca)
Comma 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, con le singole istituzioni universitarie e sentiti gli ordini professionali competenti, promuovono l’alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.
Comma 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, con le Regioni e con gli Enti locali, sentiti gli Ordini professionali competenti, favoriscono l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.
INTERPRETAZIONE dei commi 1 e 2, art. 7
Il comma 2, può considerarsi encomiabile, se l’accezione “scolastici” si riferisce specificatamente alle scuole primarie, di primo e secondo grado. Diversamente invece «…l’alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio», prevista al comma 1, che sembrerebbe aprire la via ad ulteriori programmi di formazione a vantaggio di certe categorie “imprenditoriali”, e a discapito di coloro i quali potrebbero essere costretti al conseguimento di un attestato per poter continuare a svolgere la propria professione.
SUGGERIMENTI E PROPOSTE INTEGRATIVE ai commi 1 e 2, art. 7
1. Specificare prioritariamente ossia all’interno del disegno di legge stesso, si ripete in maniera puntuale ed inequivocabile, le modalità di tale «alta formazione», e specificatamente: se dovranno prevedere dei corsi di alta formazione ed eventualmente di che durata e che costo; se vi è l’obbligo di conseguimento di un attestato per potere continuare a svolgere la professione di ingegnere, architetto o geometra; le eventuali necessarie qualifiche dei formatori.
Nell’auspicio di numerosi validi interventi sul sito del Ministero, porgo a tutti cordiali saluti e una costruttiva partecipazione.
Ivan Gebbia
Reale politica di promozione della qualità architettonica?
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Ivan Gebbia
domenica 21 settembre 2008 alle ore 15:44
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