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STUDIO ARCHI. FEDI
il blog di Elena Fedi


mercoledì 18 aprile 2012

IL DDL 1865 è STATO RINVIATO - ASCOLTERANNO ANCHE ARCHITETTI ED INGEGNERI

Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23
Il relatore GALLO (PdL) illustra il disegno di legge in titolo che interviene sulla disciplina dell'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, allo scopo di dare certezza normativa all'esercizio di tali professioni, chiarendone e definendone l'ambito di competenza .......L'incerto e anacronistico concetto di "modesta costruzione", va perciò attualizzato ed adeguato all'evoluzione delle moderna tecnica costruttiva degli immobili. La riconosciuta professionalità dimostrata nel lavoro svolto è alla base della titolarità a continuare ad operare nei settori di competenza.
Il disegno di legge in esame .... si pone l'obiettivo principale di porre fine al contenzioso ricorrente tra figure professionali in concorrenza che invece devono continuare ad operare in sinergia, così come regolarmente avviene, per la valorizzazione dei rispettivi contributi nel processo di realizzazione di ogni singola opera. L'esercizio della libera professione è infatti una scelta responsabile e difficile per "l'incertezza del domani" nel libero mercato ed è sostenuta solo dalla consapevolezza delle proprie capacità. Va però tutelata con la certezza del diritto. Il disegno di legge si compone di 7 articoli.
Nel chiarire le finalità del provvedimento, l'articolo 1 specifica che esso disciplina l'attività dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle corrispondenti classi di laurea, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.
L'articolo 2 individua le competenze nel settore dell'edilizia. Con riferimento agli edifici di nuova costruzione, il comma 1 dell'articolo prevede che tutte le categorie di geometri e di periti industriali possano occuparsi del progetto architettonico e strutturale, dei calcoli statici, con esclusione di quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, della direzione dei lavori, della contabilità e della liquidazione, del collaudo, sia statico che amministrativo. Rientrano inoltre anche nella loro competenza l’ampliamento, la sopraelevazione, il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno degli impianti tecnologici.
I limiti all'esercizio di tali competenze variano a seconda della natura del territorio: nelle zone non sismiche, infatti i geometri e i periti potranno occuparsi di edifici di tre piani fuori terra, nelle zone sismiche il limite è abbassato a due piani. Resta esclusa la competenza per progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici di cubatura fuori terra superiore a 5.000 metri cubi.
In base al comma 2, inoltre, i geometri e i periti potranno procedere alla progettazione architettonica e al collaudo amministrativo delle opere anche oltre i limiti appena definiti, qualora i calcoli statici delle opere strutturali siano eseguiti da altro tecnico abilitato. Allo stesso modo, come previsto dal comma 4 dell'articolo, sono ad essi consentiti, su qualsiasi edificio, la contabilità dei lavori, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato e non riguardino edifici vincolatiai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per tali tipologie di opere, nonché per il collaudo statico di quelle di conglomerato cementizio armato, il comma 3 dell'articolo fa salve le competenze prescritte dalla legislazione vigente.
Il comma 5 dell'articolo 2 precisa che, per l'individuazione delle opere di competenza dei geometri e dei periti, dal computo dei piani degli edifici sono esclusi sottotetti, soffitte o altri locali non abitabili.
L'articolo 3 del provvedimento definisce le competenze dei geometri e delle altre categorie interessate nel settore dell'urbanistica, precisando che essi potranno redigere, secondo quanto previsto dai piani urbanistici vigenti, piani di lottizzazione entro il limite di superficie di un ettaro nonchè piani di recupero che riguardino edifici, entro i limiti di cubatura e di numero di piani fissati dall'articolo 2 del provvedimento.
L'articolo 4 del disegno di legge definisce come ulteriori competenze di geometri e periti la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, l'estimo e l'amministrazione di condomini, fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.
L'articolo 5 precisa che restano ferme le altre competenze professionali di geometri e dei periti, già definite dalla legislazione vigente, in riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli incendi, alla valutazione d’impatto ambientale, all'inquinamento acustico, al rendimento energetico degli edifici.
L'articolo 6 contiene le norme transitorie.
Esso in particolare dispone che ai geometri laureati e ai periti industriali laureati sia riconosciuta la competenza in edilizia - entro i limiti complessivamente definiti dall’articolo 2 del provvedimento - solo dopo aver frequentato con profitto un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
La frequenza del corso sul rendimento energetico è richiesta anche ai geometri e ai periti industriali specializzati in edilizia che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni, con la differenza che la competenza in edilizia che viene ad essi riconosciuta è soggetta ai limiti definiti solo dal comma 1 dell’articolo 2 (cubatura e numero di piani).
I geometri e i periti industriali specializzati in edilizia che siano iscritti all’albo da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani a condizione che abbiano frequentato con profitto non solo un corso sul rendimento energetico nell’edilizia, ma anche un corso sulle costruzioni edilizie pubbliche e private in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale.
L'articolo 7, infine, reca le norme per l'accesso all'Albo e per la pratica professionale.
Il periodo di pratica professionale viene fissato in due anni e si prevede che venga retribuito con un compenso, comprensivo di rimborso spese, di almeno 5.000 euro all'anno. Gli iscritti ai registri dei praticanti delle diverse categorie, per poter sostenere l’esame di Stato per l'abilitazione professionale, devono frequentare con esito positivo un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
L'articolo fa salve le competenze dei geometri e dei periti sulle opere che siano già state realizzate o che si trovino in corso di realizzazione al momento dell'entrata in vigore della legge.
In conclusione, ritiene che la Commissione dovrebbe preliminarmente avviare un ciclo di audizioni, che consenta la più ampia interlocuzione con tutti i soggetti interessati dal provvedimento in esame.
Il senatore RANUCCI (PD) si associa alla proposta del Relatore, sottolineando l'importanza di audire, in particolare, i soggetti istituzionali competenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli organi rappresentativi di ingegneri e architetti, in considerazione della delicatezza della materia e dei rilevanti profili di sicurezza in essa presenti.
Il seguito dell'esame viene rinviato.



postato da Elena Fedi mercoledì 18 aprile 2012 alle ore 20:48    | commenti: 1 | scrivi un commento |





martedì 17 aprile 2012

FORSE LE LETTERE SONO SERVITE ....

PROFESSIONI: ARCHITETTI (CONSIGLIO NAZIONALE) "NO AD AMPLIAMENTO COMPETENZE DEI GEOMETRI"

Comunicato Stampa
Roma, 16 aprile 2012. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori esprime la più chiara e risoluta contrarietà al disegno di legge n. 1865 "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23" da domani in discussione alla 8a Commissione del Senato e che intende ampliare le competenze dei diplomati e dei laureati triennali iscritti ai Collegi dei Diplomati in materia di edilizia e urbanistica.

"La proposta è inaccettabile sotto tutti i punti di vista - sottolinea il Consiglio Nazionale - perché contrasta con le direttive e risoluzioni comunitarie in materia di architettura e di urbanistica, per le quali è richiesta una laurea magistrale; perché è contraddittoria con l'esigenza, espressa anche nella Riforma delle professioni, di innalzare il livello di conoscenze tecniche dei professionisti, e non di abbassare la soglia delle loro competenze".

"Abbiamo formalmente proposto a geometri e periti - sottolinea ancora il Consiglio Nazionale - di costruire assieme un percorso di autoregolamentazione che adegui le competenze alla realtà tecnica, senza ledere i diritti della comunità a fruire di progetti da parte di professionisti che abbiano svolto adeguati corsi di studio".

"Spiace che il Consiglio Nazionale dei Geometri - conclude - persegua logiche estranee al dovere, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, di cooperare per lo sviluppo del Paese invece di tentare di allargare impropriamente i confini delle competenze. Per questo motivo chiediamo ai parlamentari di impedire il proseguo di un progetto di legge illogico, non necessario e totalmente slegato da qualsiasi logica di tutela del patrimonio edilizio, del territorio e del paesaggio italiano".

QUESTO è IL TESTO DEL COMUNICATO STAMPA del CNAPPC



postato da Elena Fedi martedì 17 aprile 2012 alle ore 13:04    | commenti: 1 | scrivi un commento |





lunedì 16 aprile 2012

E SE POI VOLETE DIVERTIRVI oppure incazzarvi ....

ALLORA SEGUITE QUESTO link e il simpatico ( si fa per dire ) dibattito ....

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150681467753581&id=40083053580¬if_t=feed_comment_reply

Per ridere poi ,una barzelletta :

LA SAPETE QUESTA ?
il muratore sul cantiere dice ad un Architetto:
Murat.: "senta, Geometra"
Arch. : " Veramente sono Architetto",
Murat.: "Vabbè, quasi Geometra!"



postato da Elena Fedi lunedì 16 aprile 2012 alle ore 00:11    | commenti: 0 | scrivi un commento |





lunedì 16 aprile 2012

QUESTA io l'ho inviata direttamente alla sen. Vicari ( architetto )


gent. Sen. Vicari , e gent. Collega

mi rivolgo a Lei perchè si soffermi a valutare meglio se sia davvero il caso di andare avanti con il suo DDL che tante proteste aveva già sollevato due anni fa . I geometri hanno già in mano tutto il mercato della progettazione edilizia nei paesi soprattutto di questa nostra disastrata Italia . E' opportuno definire bene le competenze professionali ,ma non ampliare certo quelle dei geometri . La mia esperienza passata di insegnante negli ITG della mia provincia mi fa conoscere bene la superficialità con cui viene affrontato il tema della progettazione . Nel triennio la maggior parte degli allievi geometri riesce a produrre non più di un progetto di una costruzione modesta . Spesso questi progetti vengono affrontati in gruppo e,come spesso accade, uno lavora,gli altri si accodano . Infatti poi agli esami di abilitazione è bassa la percentuale dei promossi . I geometri conoscono meglio di noi architetti la topografia e l'estimo ma poco il tema della progettazione edilizia . Certo poi si comprano un bel software parametrico che consente di progettare in 3d e credono che ciò basti a progettare ... No ,non basta ! E comunque con il numero spropositato di architetti laureati oggi in Italia ,molti disoccupati o sottoccupati ,sfruttati negli studi dei più fortunati ,a 300-400 € al mese , non mi pare che sia il caso di ampliare ancora le competenze dei geometri !!! Consulti i dati reddituali di INARCASSA ,segua i vari blog di architetti in rete e vedrà il disagio vero della categoria . Mi chiamano la " passionaria " degli architetti e da anni scrivo in rete in vari blog . Non sono del suo partito ,sono del PD ,ma qui la politica non c'entra, c'entra il buon senso !!! E ,se ha seguito la discussione sul suo profilo di Facebook , ha visto anche la rozzezza di certi personaggi ,la prosopopea ,l'ignoranza ,la presunzione di una quota di coloro che Lei andrebbe ad aiutare . Ci rifletta e ,la prego, ritiri il suo disegno di legge . La saluto fiduciosa .

Arch. Elena Fedi - iscritta all'ordine degli architetti di Savona( dal 1976 ) al n. ° 72 .



postato da Elena Fedi lunedì 16 aprile 2012 alle ore 00:07    | commenti: 2 | scrivi un commento |





lunedì 16 aprile 2012

IL TESTO della LETTERA da inviare agli ORDINI ...SUBITO !!!!

Al Presidente
dell’Ordine degli ............
della provincia di ...................

Appreso che il Disegno di Legge n.1865 “Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23”, presentato in Senato il 10.11.2009 , firmataria: Sen. Simona Vicari (PDL) eletta in Sicilia; co-firmatari: Antonio BATTAGLIA (PDL) eletto in Sicilia, Valerio CARRARA (PDL) eletto in Lombardia, Salvatore CUFFARO (UDC-SVP-IS-Aut) eletto in Sicilia, Elio Massimo PALMIZIO (PDL) eletto in Emilia Romagna, Rosario Giorgio COSTA (PDL) eletto in Puglia, Filippo SALTAMARTINI (PDL) eletto in Sardegna, Cosimo GALLO (PDL) eletto in Puglia; assegnato il 22 dicembre 2009, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ed ai pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente); verrà esaminato il 17 p.v. presso l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - relatore Sen. Cosimo Gallo

visto
che tale Disegno di Legge propone di fissare con gli art.2 e 3 “limiti ben precisi al vago concetto di «modesta costruzione»”, citando la relazione del legislatore stesso il cui intento è di “porre fine a tali controversie dando certezza del diritto ai geometri ed ai periti industriali ma soprattutto rivitalizzando l’interesse degli studenti iscritti agli istituti tecnici che vedranno il loro futuro professionale con maggiori e più sicure prospettive di lavoro”;

constatato
che tale Disegno di Legge fissa i seguenti limiti delle competenze di geometri, geometri laureati, periti industriali con specializzazione in edilizia e periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23:
1) per la progettazione architettonica e strutturale in non più di tre piani fuori terra oltre al piano seminterrato o interrato senza limite di cubatura e non più di due piani fuori terra, oltre al piano semi-interrato o interrato per la zona sismica fino a metri cubi 5.000
2) formazione dei piani di lottizzazione fino 1 ettaro di superficie e piani di recupero in attuazione;

chiedo
in qualità di iscritto a codesto Ordine, in veste d’Istituzione tutelante la nostra professione ed il nostro ruolo d’interesse pubblico nella società, che si attivi con la massima urgenza presso il Consiglio Nazionale APPC e tutti gli Organi che rappresentano la nostra Categoria Professionale sul piano Nazionale, affinché vengano intraprese con la massima urgenza tutte le azioni necessarie atte ad opporsi all’approvazione del Disegno di Legge n.1865\2009 ed affinchè venga RITIRATO.

Si conclude reclamando che siano coinvolte dal Legislatore tutte le categorie professionali operanti nel settore, per necessaria definizione dei limiti e delle competenze professionali nella progettazione architettonica e strutturale, come fra l’altro condiviso nel corso dell’incontro del 24.02.2010 fra la Sen. Simona Vicari ed i rappresentanti dei Consigli Nazionali delle categorie professionali coinvolte (*), con l’obbiettivo di perseguire quella latitante chiarezza in luogo dell’equivocità che ha regnato incontrastata sino alla Sentenza della Corte di Cassazione n.19292 del 7.9.2009 e che dal dopo-guerra ad oggi ha escluso la Qualità dell’Architettura dal disegno delle nostre Città.


………….lì 15 aprile 2012



postato da Elena Fedi lunedì 16 aprile 2012 alle ore 00:03    | commenti: 0 | scrivi un commento |



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